All’interno della sentenza n. 19849 dello scorso maggio 2021, si dice che l’omessa presentazione del quadro RW non può essere considerata, da sola, reato di riciclaggio. Lo dice la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Sono necessari molti più elementi per affermare l’esistenza della certezza del reato fiscale.
La spiegazione del reato di riciclaggio è scritta all’interno dell’articolo 648-bis del Codice penale il quale prevede che: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
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L’episodio si riferisce ad un fatto realmente accaduto: due coniugi italiani custodivano una provvista finanziaria su conti correnti di una banca svizzera: dopo un primo trasferimento in una banca sanmarinese e dopo un secondo trasferimento in un conto dello stesso istituto di credito sanmarinese, nuovamente intestato ai due coniugi, il Collegio ha ricostruito il presunto percorso “ad ostacoli”. Lo scopo era quello di ostacolare la provenienza del denaro; da qui l’illecito fiscale, senza, inoltre, aver mai presentato il quadro RW della dichiarazione. Da qui il ricorso per cassazione del reo, dove si affermerà che il reato non sussiste.
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